I vini dealcolizzati e i vini parzialmente dealcolizzati stanno guadagnando un’attenzione crescente grazie all’aumento della domanda da parte dei consumatori di prodotti alternativi, con basso contenuto alcolico, rispetto ai classici prodotti vitivinicoli. A livello europeo, tali prodotti vengono specificatamente normati dal Regolamento UE 2021/2117, che modifica il Reg. UE n. 1308/2013 che prevede la possibilità di associare i termini “dealcolizzato” e “parzialmente dealcolizzato” alle categorie ufficiali di prodotti vitivinicoli, previste dall’ultimo regolamento UE citato (ad esempio vino, vino frizzante ecc).
Nello specifico il termine “dealcolizzato” può essere usato se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto non è superiore a 0,5 % vol, mentre “parzialmente delacolizzato” può essere usato se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore a 0,5% vol ma inferiore al titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria di appartenenza. La regolamentazione europea, oltre a preoccuparsi di normare gli aspetti di etichettatura, prescrive disposizioni specifiche in merito alla realizzazione di tali prodotti. Nello specifico la dealcolizzazione deve avvenire esclusivamente tramite i processi stabiliti dall’UE, utilizzati singolarmente o congiuntamente: a) parziale evaporazione sotto vuoto; b) tecniche a membrana; c) distillazione.
L’Italia però, ostacolata dalla Legge nazionale n. 238/2016, non ha potuto finora iniziare a produrre i prodotti vitivinicoli parzialmente e totalmente dealcolizzati, a differenza dei produttori degli altri Stati Membri. Le aziende italiane finora hanno potuto solamente confezionare e imbottigliare vini dealcolizzati e/o parzialmente dealcolizzati, realizzati concretamente in altri Paesi UE, all’interno degli stabilimenti enologici. Presto, però, la situazione cambierà: potranno essere realizzati attuando, quindi, materialmente la dealcolizzazione, anche in Italia tali prodotti. Il processo dovrà essere svolto in stabilimenti o locali dedicati, dotati di registro dematerializzato e licenza di deposito fiscale nel settore dei prodotti alcolici intermedi e/o nel settore del vino. Tali stabilimenti (o locali) non possono essere annessi o intercomunicanti con luoghi adibiti alla produzione o detenzione di altri prodotti vitivinicoli. È prevista la comunicazione preventiva all’Icqrf riguardo alla collocazione, planimetria degli stabilimenti e alle singole lavorazioni di dealcolizzazione.
Sul “quando” c’è ancora incertezza. Infatti, ad oggi, il decreto è ancora allo stato di bozza e non si hanno indicazioni sulla data di pubblicazione. A tre anni di distanza dalla pubblicazione del regolamento UE, anche il settore vitivinicolo italiano potrà competere con gli altri Stati membri nella realizzazione di tali prodotti e posizionarsi sui mercati di tutto il mondo, al fine di soddisfare i nuovi bisogni dei consumatori.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle BANCHE DATI GIURIDICHE Vite e Vino e Denominazioni di Origine di Unione Italiana Vini (Banche dati (DO vite e vino) | UIV ) a cura del Servizio Giuridico dell’Unione Italiana Vini.
Per domande e informazioni, scrivere a [email protected]
© Gambero Rosso SPA 2025
P.lva 06051141007 Codice SDI: RWB54P8 Gambero Rosso registrazione n. 94/2021 Tribunale di Roma
Modifica impostazioni cookie
Privacy: Responsabile della Protezione dei dati personali – Gambero Rosso S.p.A. – via Ottavio Gasparri 13/17 – 00152, Roma, email: [email protected]
Resta aggiornato sulle novità del mondo dell’enogastronomia! Iscriviti alle newsletter di Gambero Rosso.
© Gambero Rosso SPA – Tutti i diritti riservati.
Made with love by Programmatic Advertising Ltd
© Gambero Rosso SPA – Tutti i diritti riservati