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Tre bicchieri

Doc e Docg: è possibile non menzionarle in etichetta? Il caso Franciacorta

Il Regolamento Ue obbliga i produttori a inserire nelle etichette dei vini le menzioni specifiche tradizionali. Però ci sono alcuni vini Dop che possono fare eccezione, come accade alla denominazione spumantistica bresciana

  • 18 Aprile, 2024

Nell’etichetta di vini generici, l’indicazione della categoria di appartenenza del prodotto è obbligatoria; tuttavia, nel caso di vini a Do/Ig, può essere omessa. Infatti, l’art 119 del Reg Ue 2013/1308 prevede la possibilità di sostituire la categoria del prodotto con l’espressione «denominazione di origine protetta» o «indicazione geografica protetta», abbinata al relativo nome della Do o Ig di appartenenza.

Il caso del vino Franciacorta

Le menzioni specifiche tradizionali italiane, «denominazione di origine controllata e garantita», «denominazione di origine controllata», «indicazione geografica tipica», possono essere riportate in etichetta con la sola sigla Docg, Doc, Igt oppure D.O.C.G, D.O.C, I.G.T. È, in ogni caso, possibile riportare la dicitura in sigla in un’etichetta (ad esempio quella frontale) e in forma estesa Denominazione di origine controllata nell’altra (ad esempio quella retro). Quanto sopra precisato fa comunque salve le eventuali disposizioni particolari stabilite dagli specifici disciplinari di produzione. È il caso, ad esempio, del Franciacorta Docg, nella cui etichetta può essere riportato il nome «Franciacorta» da solo, senza la menzione «denominazione di origine controllata e garantita» o Docg.

Le altre eccezioni: dall’Asti al Marsala

Tale deroga si evince in primo luogo all’ art. 23 del Regolamento Ue 2019/33 che prescrive quanto segue: il riferimento all’espressione «denominazione di origine protetta» può essere omesso per i vini che si fregiano delle seguenti denominazioni di origine protette: «Italia: Asti, Marsala, Franciacorta». Tale disposizione viene riportata anche all’articolo 7 del disciplinare di produzione del Franciacorta Docg come segue: «L’uso della menzione Docg, anche scritta per esteso è da intendersi facoltativo ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Ue 2019/33». Pertanto, le etichette di Franciacorta Docg sono conformi alla legge anche se riportano solo il nome «Franciacorta».

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle BANCHE DATI GIURIDICHE Vite e Vino e Denominazioni di Origine di Unione Italiana Vini

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