I vini dealcolizzati e i vini parzialmente dealcolizzati stanno guadagnando un'attenzione crescente grazie all'aumento della domanda da parte dei consumatori di prodotti alternativi, con basso contenuto alcolico, rispetto ai classici prodotti vitivinicoli. A livello europeo, tali prodotti vengono specificatamente normati dal Regolamento UE 2021/2117, che modifica il Reg. UE n. 1308/2013 che prevede la possibilità di associare i termini “dealcolizzato” e “parzialmente dealcolizzato” alle categorie ufficiali di prodotti vitivinicoli, previste dall’ultimo regolamento UE citato (ad esempio vino, vino frizzante ecc).
Come usare il termine "dealcolizzato"
Nello specifico il termine “dealcolizzato” può essere usato se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto non è superiore a 0,5 % vol, mentre “parzialmente delacolizzato” può essere usato se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore a 0,5% vol ma inferiore al titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria di appartenenza. La regolamentazione europea, oltre a preoccuparsi di normare gli aspetti di etichettatura, prescrive disposizioni specifiche in merito alla realizzazione di tali prodotti. Nello specifico la dealcolizzazione deve avvenire esclusivamente tramite i processi stabiliti dall’UE, utilizzati singolarmente o congiuntamente: a) parziale evaporazione sotto vuoto; b) tecniche a membrana; c) distillazione.
Gli ostacoli per l'Italia
L’Italia però, ostacolata dalla Legge nazionale n. 238/2016, non ha potuto finora iniziare a produrre i prodotti vitivinicoli parzialmente e totalmente dealcolizzati, a differenza dei produttori degli altri Stati Membri. Le aziende italiane finora hanno potuto solamente confezionare e imbottigliare vini dealcolizzati e/o parzialmente dealcolizzati, realizzati concretamente in altri Paesi UE, all’interno degli stabilimenti enologici. Presto, però, la situazione cambierà: potranno essere realizzati attuando, quindi, materialmente la dealcolizzazione, anche in Italia tali prodotti. Il processo dovrà essere svolto in stabilimenti o locali dedicati, dotati di registro dematerializzato e licenza di deposito fiscale nel settore dei prodotti alcolici intermedi e/o nel settore del vino. Tali stabilimenti (o locali) non possono essere annessi o intercomunicanti con luoghi adibiti alla produzione o detenzione di altri prodotti vitivinicoli. È prevista la comunicazione preventiva all'Icqrf riguardo alla collocazione, planimetria degli stabilimenti e alle singole lavorazioni di dealcolizzazione.
Le incertezze sui tempi
Sul “quando” c’è ancora incertezza. Infatti, ad oggi, il decreto è ancora allo stato di bozza e non si hanno indicazioni sulla data di pubblicazione. A tre anni di distanza dalla pubblicazione del regolamento UE, anche il settore vitivinicolo italiano potrà competere con gli altri Stati membri nella realizzazione di tali prodotti e posizionarsi sui mercati di tutto il mondo, al fine di soddisfare i nuovi bisogni dei consumatori.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle BANCHE DATI GIURIDICHE Vite e Vino e Denominazioni di Origine di Unione Italiana Vini (Banche dati (DO vite e vino) | UIV ) a cura del Servizio Giuridico dell’Unione Italiana Vini.
Per domande e informazioni, scrivere a [email protected]