Non c’è solo la lotta al granchio blu nel decreto varato nell’ultimo Consiglio dei Ministri prima della pausa estiva: misure urgenti sono previste anche per la viticoltura alle prese con peronospora, alimentata da eccessi di pioggia e caldo umido. A beneficiare le imprese che non possono contare su assicurazioni o fondi mutualistici che possono accedere agli interventi per la ripresa dell’attività economica e produttiva nel decreto legislativo 29 marzo 2004. Così deciso dal Consiglio dei Ministri del 7 agosto, con un provvedimento che arriva quando già, in alcune parti d’Italia, è cominciata la vendemmia. Mentre in Sicilia è già cominciata la vendemmia che si prevede tra le peggiori del secolo in termini di quantità di uva.
1. Le imprese agricole, che hanno subito danni da attacchi di peronospora (plasmopara viticola) alle produzioni viticole e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all’articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo. Le Regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
2. La ripartizione dell’importo da assegnare alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano avviene sulla base dei fabbisogni risultanti dall’istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1. Nel caso di domande riguardanti l’uva da vino, l’istruttoria comprende la verifica delle relative dichiarazioni di produzione di uva da vino della vendemmia 2023, ai sensi dell’articolo 185-ter del regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, e degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009.
3 In aggiunta agli interventi di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA è autorizzato a concedere, in un’unica soluzione, alle imprese agricole danneggiate un contributo in conto interessi a fronte di finanziamenti bancari fino a sessanta mesi, erogati nel corso del 2023 per le esigenze di esercizio dell’anno medesimo e di quello successivo e di importo non superiore al 50 per cento del fatturato del beneficiario nel 2022.
4 Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, si provvede nell’ambito della dotazione del «Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori», per l’anno 2023, stabilita ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, di cui fino ad un milione di euro per gli interventi di cui al comma 3.
Niente da mostrare
ResetNo results available
Reset© Gambero Rosso SPA 2025
P.lva 06051141007 Codice SDI: RWB54P8 Gambero Rosso registrazione n. 94/2021 Tribunale di Roma
Modifica impostazioni cookie
Privacy: Responsabile della Protezione dei dati personali – Gambero Rosso S.p.A. – via Ottavio Gasparri 13/17 – 00152, Roma, email: [email protected]
Resta aggiornato sulle novità del mondo dell’enogastronomia! Iscriviti alle newsletter di Gambero Rosso.
© Gambero Rosso SPA – Tutti i diritti riservati.
Made with love by Programmatic Advertising Ltd
© Gambero Rosso SPA – Tutti i diritti riservati