La Sugar tax non viola la Costituzione poiché compensa le spese sanitarie che lo Stato potrebbe sostenere a causa dei potenziali danni alla salute dei cittadini. È questa la decisione contenuta nella sentenza della Corte costituzionale emessa in risposta alla controversia sollevata dalla seconda Sezione del Tar del Lazio, riguardo alla legittimità dell’imposta sulle bevande analcoliche dolcificate. Il Tar aveva censurato la misura fiscale, in quanto avrebbe violato il principio di eguaglianza tributaria, essendo una tassa destinata a colpire solo alcune bevande analcoliche. Ma i giudici della Consulta hanno respinto l’accusa di incostituzionalità, sostenendo che le giustificazioni scientifiche specifiche dimostrano la legittimità dell’imposta.
La misura, insieme alla Plastic tax, è stata introdotta dal Governo Conte 2 alla fine del 2019, ma non è mai entrata in vigore. In quattro anni, dal 2020 quanto doveva entrare in essere ad oggi, ci sono stati sei rinvii. Al momento, la nuova data, salvo sorprese, è fissata per il 1° luglio 2024. L’aumento delle imposte riguarderà in particolare il consumo di bevande analcoliche contenenti elevate quantità di edulcoranti. Una volta applicata, sarà addebitata con un importo di 10 euro per ettolitro per i prodotti finiti e 0,25 euro per chilogrammo per i prodotti destinati alla diluizione. L’imposta riguarderà succhi di frutta, ortaggi e legumi non fermentati, senza aggiunta di alcol, ma con zuccheri o altri dolcificanti, sia naturali che sintetici, inclusi anche acqua minerale e gassata con zucchero, dolcificanti o aromatizzanti aggiunti. Il gettito potenziale della Sugar e Plastic tax è di circa 650 milioni di euro.
L’obiettivo principale della tassa sugli zuccheri è di contrastare l’obesità, il diabete e gli effetti dannosi degli edulcoranti sintetici. Tuttavia, il Tar del Lazio aveva contestato il trattamento differenziato tra bevande edulcorate e altri prodotti alimentari edulcorati, ritenendolo irragionevole e discriminatorio. Nonostante ciò, la Corte ha stabilito che l’imposta è stata implementata in modo ragionevole e giustificato, in linea con i poteri discrezionali del legislatore in materia tributaria.
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