Decreto Cura Italia. Priorità: fare chiarezza
Sono tempi difficili, segnati dall’inquietudine e votati alla prospettiva di un futuro incerto. La ripartenza economica, una volta scongiurata l’emergenza sanitaria, sarà l’obiettivo cui tendere come sistema Paese, con l’auspicio che anche le singole realtà d’impresa siano in grado di sopravvivere. Sul decreto Cura Italia emanato allo scopo lo scorso 17 marzo si è detto molto. Favorevoli, contrari, delusi, amareggiati, sollevati. Tutti, però, chiedono chiarezza. Nel settore della ristorazione, tra i più colpiti dalla crisi, sono tante le voci che si levano in cerca di rassicurazioni e conferme. Prima ancora di avanzare le proprie richieste (ma c’è chi si è già organizzato, come APCI – Associazione Professionale Cuochi Italiani, Cibo di Mezzo, associazione di ristoratori e produttori della zona di Brescia e del Lago di Garda e Ri.Un – Ristoratori Uniti, che insieme sottoscrivono la petizione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su Change.org), infatti, c’è la necessità di comprendere un decreto che, proprio a causa della situazione d’emergenza che l’ha generato, è soggetto a frequenti modifiche e integrazioni. Quali sono, dunque, gli ammortizzatori sociali previsti dal testo? Abbiamo provato a spiegarlo all’indomani dell’approvazione, isolando i provvedimenti che più interessano il mondo della ristorazione. Ma in soccorso del settore si è mossa anche la piattaforma RistoratoreTop in collaborazione con APG Consulting, società attiva nel campo delle agenzie per il lavoro.
Il bigino del Decreto Cura Italia. Un servizio per i ristoratori
Il risultato è quello che Filippo Sironi, presidente di Apg, definisce un “bigino” del Decreto, che mira alla semplificazione dei passaggi salienti, con particolare attenzione agli articoli 19, 20, 21, 22 e 46 del testo. Quelli in materia di integrazione salariale ordinaria, straordinaria, in deroga e dei licenziamenti. Riportiamo qui la lettura guidata dell’agenzia:
Nell’Art.19, sulle “norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario”, viene statuito l’accesso per le imprese alla cassa integrazione ordinaria per emergenza COVID-19 dal 23 febbraio fino a nove settimane di copertura. Rispetto alla sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, le aziende sono esentate dal fare comunicazione preventiva ai sindacati circa le cause, l’entità, la durata prevedibile e il numero di lavoratori interessati. Sono inoltre esentate dall’aprire la pratica INPS entro 15 giorni dalla sospensione dell’attività ma possono farlo entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione. E’ previsto tuttavia l’obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunto sia per la cassa integrazione ordinaria che per il Fondo integrazione salariale ed è quindi previsto di inoltrare richiesta ai sindacati. Rispetto al tetto massimo di settimane usufruibile da ciascuna azienda, il presente periodo di cassa integrazione a causa dell’emergenza COVID-19 non farà cumulo per quanto concerne un futuro accesso alla cassa. Non è previsto da parte dell’azienda alcun obbligo di contributo per l’utilizzo della cassa. Normalmente la Cassa integrazione guadagni, CIG, ordinaria richiede un contributo all’azienda in percentuale (dal 9% al 15%) della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore. Quindi i presenti ammortizzatori sociali non hanno alcun costo per l’azienda. Prima dell’emergenza, il FIS per aziende da 6 a 15 dipendenti prevedeva solamente l’assegno di solidarietà di fronte ad un calo fino al 60% del fabbisogno orario. Il decreto, invece, prevede che si possa accedere all’assegno ordinario a causa della sospensione dell’attività e si introduce la modalità di pagamento diretta da parte dell’Inps ai lavoratori. Per poter accedere alla prestazione è necessario che il lavoratore sia in forza alla data del 23 febbraio e non è previsto alcun tipo di anzianità lavorativa: è sufficiente che il lavoratore sia stato assunto anche il 22 febbraio.
Gli articoli 20 e 21 si occupano, rispettivamente, del “trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria” e del “trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso”. Entrambi gli articoli esprimono il concetto che le aziende che hanno già avuto accesso agli ammortizzatori sociali prima dell’entrata in vigore del Decreto possono comunque accedere agli ammortizzatori sociali previsti nel vigente decreto.
L’Art.22, sulle “nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga”, prevede che tutti i datori di lavoro che non hanno accesso agli ammortizzatori citati (CIGO, CIGS, Assegno ordinario, Assegno di solidarietà e FIS) possano accedere alla Cassa integrazione in deroga previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, concluso anche per via telematica. E’ una misura rivolta a chi, per esempio, ha meno di 5 lavoratori dipendenti. In questo caso, chi regolamenterà la Cassa integrazione sarà la Regione di riferimento. Anche in questo caso la cassa integrazione si applica a tutti i dipendenti già operativi alla data del 23 febbraio. I fondi sono limitati a 3,293 miliardi di euro e l’erogazione ai lavoratori verrà effettuata direttamente dall’Inps. Tuttavia non è specificato se vi sia un contributo a carico azienda per l’accesso alla prestazione.
L’Art.46, sulla sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti, prevede che vengano sospesi tutti i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e vengano validati quelli effettuati dal 23 febbraio 2020.
Faq. Sei risposte alle domande più frequenti dei ristoratori
Ma l’opportunità di riunire dubbi e perplessità di un ampio bacino d’utenza (sono 30mila i ristoratori che gravitano nella community di RistoratoreTop) ha permesso anche di stilare una serie di Faq alle domande più frequenti avanzate negli ultimi giorni. Sei sono i quesiti cui si cerca di dare risposta: dal calcolo del FIS (Fondo Integrazione Salariale) per i lavoratori dipendenti alla fruizione delle ferie residue, alla gestione della malattia per il lavoratore in FIS, alle interazioni delle diverse situazioni contrattuali con il FIS. Fino alla questione delivery: “Avviando l’attività di delivery e riducendo le ore di lavoro, si potrà accedere agli ammortizzatori sociali?”.
Tutte le risposte (e la semplificazione degli articoli salienti del Decreto) sono disponibili a questo link: http://www.ristoratoretop.com/paper