Non chiamateli voucher. Ecco che cosa cambia con il Decreto Dignità

25 Set 2018, 15:30 | a cura di

A10 anni dalla loro prima introduzione e a un mese dall'entrata in vigore del Decreto Dignità, abbiamo provato a capire il destino dei ticket-lavoro. Delusi quanti si aspettavano il ritorno dei tagliandi acquistabili al tabacchino: “Il nuovo dl modifica il contratto di prestazione occasionale, ma i voucher sono un'altra cosa”. Ecco le novità.

 

 

Dieci anni di Voucher

Acclamati, criticati, rimpianti e poi acclamati nuovamente. Quella dei voucher è una storia di partenze e ritorni che al posto del lieto fine, si conclude con una legittima domanda: ma i buoni lavoro sono davvero tornati?

Facciamo un passo indietro. Era il 19 agosto del 2008 quando per la prima volta i cosiddetti ticket-lavoro facevano la loro comparsa, proprio in occasione della vendemmia, caratterizzati dall'ampia flessibilità e dalla possibilità di essere acquistati anche presso tabaccai, banche popolari e, successivamente anche uffici postali. Poi, il 17 marzo del 2017 la decisione di abrogarli - dopo che era stata paventata la possibilità di un referendum abrogativo - a causa del loro impiego fuori controllo e della sovrapposizione ad altre forme di contratto (non in agricoltura, però, dove diverse limitazioni ne avevano garantito un uso corretto, che non era mai andato oltre il 2% del totale). A seguire, nel giugno dello stesso anno, l'introduzione di uno strumento che voleva in qualche modo sostituirli: il contratto di prestazione occasionale, conosciuto come prestO. Un nome che sembra ammiccare alla tempestività e semplicità del loro utilizzo, ma basta svelare l'acronimo per capire che non è proprio così: “Prestazione Occasionale”. Quindi un vero e proprio contratto. Un blando rimpiazzo, secondo associazioni di categoria e datori di lavoro, dal momento che veniva meno l'elemento principale: la flessibilità. Il resto è storia recente, con l'annunciato ritorno dei voucher da parte del ministro del Lavoro Luigi Di Maio, e l'emendamento in materia previsto all'interno del Decreto Dignità (dl 87/2018). Ma, si badi bene, il nome voucher nel testo non compare da nessuna parte, mentre rimane quello che è stato sin da giugno 2017: Prestazione Occasionale.

Avevamo creduto davvero in un ritorno dei voucher” spiega a Tre Bicchieri il responsabile del Lavoro CiaDanilo De Lellisma allo stato attuale sono, né più né meno, che dei contratti a prestazione occasionale. Un flop, insomma. Per noi il discorso doveva essere ripreso dal 17 marzo 2017, invece, questa è tutt'altra cosa e chiamarli voucher è un errore. In pratica il Decreto Dignità, ha introdotto qualche modifica ai PrestO introdotti a giugno 2017, ma la sostanza non cambia”. Niente ticket acquistabili ai tabacchi né assunzioni lampo, quindi. Più fiduciosa Coldiretti che vede nelle modifiche apportate dal Decreto Dignità una notevole semplificazione rispetto a prima: “Non sono dei voucher veri e propri” dice a Tre Bicchieri il responsabile del lavoro Romano Magrinid'altronde la loro abolizione ha rappresentato un punto di non ritorno. Tuttavia siamo sulla strada giusta per avvicinarci a quel tipo di semplificazione”.

 

La nuova procedura

Ma vediamo come funziona la procedura, in questo momento – a un mese dall'entrata in vigore del Decreto Dignità – e quali sono le novità principali che quest'ultimo ha introdotto.

Prima di tutto l'azienda deve iscriversi al sito dell'Inps e lo stesso deve fare il lavoratore. Poi si firma il contratto, mentre il datore di lavoro deve fare un versamento sulla piattaforma, tramite F24 o carta di credito, per creare il suo portafoglio telematico. Solo dopo che il versamento viene visualizzato dall'Inps – parliamo di un arco di tempo che va dai 3 ai 10 giorni – si può dare via alla prestazione, con un avviso di almeno 60 minuti prima dell'inizio che indichi luogo e codice fiscale dell'assunto. Le maggiori novità apportate dal Decreto Dignità ai precedenti PrestO, entrati in vigore nel giugno del 1017, riguardano: tempi di pagamento (non più il 15 del mese successivo, ma entro 15 giorni dalla fine della prestazione); tempi della comunicazione preventiva (non più ogni 3 giorni, ma con una validità ampliata a 10 giorni); autocertificazione del lavoratore – che svincola il datore di lavoro da eventuali responsabilità - di appartenere a una delle categorie ammesse (pensionati; studenti; disoccupati; percettori di prestazioni a sostegno del reddito); versamento al sito dell'Inps non solo tramite F24, ma anche tramite carta di credito; possibilità per il prestatore di riscuotere direttamente alle Poste; possibilità per le associazioni di categoria di svolgere le procedure per conto degli associati. Ma non tutte le modifiche, a oggi, sono già attive.

 

Limiti e compensi

Il compenso, invece, rimane quello previsto dal decreto precedente ed è diviso in fasce: per la prima 7,57 euro; per la seconda 6,94 euro; per la terza 6,52. A cui il datore di lavoro deve aggiungere i costi della gestione unica (33% del compenso netto), l'inail e il costo di gestione. Per cui, per assumere un lavoratore di terza fascia, il produttore arriva a spendere 8,99 euro. Considerando, però, che non si può assumere in una giornata per meno di quattro ore. E non possono farlo le aziende con più di 5 dipendenti assunti.

Ci sono, poi, dei limiti (già presenti anche per il contratto di prestazione occasionale del giugno 2017) legati ai compensi: ogni imprenditore non può erogare più di 5mila euro l'anno (6.666 in agricoltura) e non più di 2.500 euro per un solo prestatore. Allo stesso tempo il lavoratore non può percepire complessivamente da più datori di lavoro più di 5mila euro. Inoltre, chi è già stato assunto nel corso dell'anno come bracciante agricolo, non può essere assunto con la prestazione occasionale. Nel caso, in cui queste parametri non fossero soddisfatti, l'unica strada percorribile resterebbe il contratto determinato.

 

Pareri a confronto

Il risultato? “È un po' il cane che si morde la coda” conclude De Lellis (Cia) “l'imprenditore non riesce ad avere uno strumento facile e immediato per assumere; il lavoratore non vuole l'assunzione a tempo determinato, perché trattandosi di percettore di reddito, dovrebbe poi rinunciare all'indennità. Si rischia che uno strumento nato per combattere il lavoro nero, lo riporti paradossalmente in auge. D'altronde, anche prima del Decreto Dignità, la prestazione occasionale ha dimostrato di non funzionare, poi, tanto. I dati Inps ci dicono che a inizio 2018 - in circa 7 mesi - erano solo 1300 le aziende che lo avevano utilizzato. Non ci aspettiamo numero più alti con il Decreto Dignità”.

Per Coldiretti, invece, “La strada della semplificazione è stata imboccata, ma si potrà valutarla meglio quando si entrerà a regime. Stiamo, infatti, aspettando le circolari Ipns su delle importanti semplificazione,” spiega Magrini“ormai in dirittura di arrivo, che renderanno i PrestO uno strumento snello quasi quanto i vecchi buoni-lavoro. In particolare, la possibilità delle associazioni di categoria come la nostra di poter effettuare le operazioni sul sito dell'Inps per conto dell'associato e, in secondo luogo, la possibilità per il lavoratore di riscuotere il pagamento direttamente alle Poste, previa presentazione di un regolare documento protocollato dall'Inps. Procedura che eviterebbe il bonifico domiciliato e le relative spese in più per il datore di lavoro”.

Basterà questo a ricreare quei 50mila posti di lavoro occasionale in campagna auspicati dalla stessa Coldiretti? Per saperlo non resta che attendere i primi dati Inps che, per questa vendemmia, non saranno disponibili prima del mese di ottobre.

Personalmente non ho più utilizzato i voucher da quando sono stati aboliti nella loro forma di ticket pronti all'uso” dice Matilde Poggi, presidente Fivi. Il motivo è che ora, anche con le modifiche apportate dal Decreto Dignità, il sistema è comunque troppo macchinoso, con registrazione sul sito dell'Inps e comunicazioni preventive di assunzione. “Dei vecchi voucher è rimasto ben poco”. Per i piccoli produttori diventa troppo complicato: “significherebbe aggiungere altra burocrazia al nostro lavoro e proprio nel delicatissimo periodo della vendemmia: dovremmo infatti, dopo aver effettuato la registrazione, avviare l'assunzione con dieci giorni di anticipo, per poi eventualmente sospenderla in caso di pioggia o condizioni non favorevoli alla raccolta”. Il tutto solo per categorie limitate di lavoratori. “Insomma, il gioco non vale la candela”.

 

Chi può essere assunto con i PrestO?

Titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado oppure a un ciclo di studi presso l’università; disoccupati; percettori di prestazioni a sostegno del reddito, o del reddito d’inclusione (rei o sia).

 

Le novità all'interno del decreto dignità

Già attive:

dichiarazione di prestazione: ogni 10 giorni al posto di 3 giorni

informazioni da fornire in fase di registrazione: fa fede l'auto-dichiarazione del lavoratore sul suo stato di pensionato, studente under 25, disoccupato o percettore di reddito di inclusione o di altro sostegno al reddito

In attesa di circolare:

pagamento: il prestatore può scegliere il pagamento tramite voucher da presentare stampato alle Poste dopo 15 giorni dalla prestazione (con oneri, in questo caso, a carico del prestatore)

gestione registrazione e pagamento: possibilità per gli intermediari (associazioni di categoria) di accedere al portale per effettuare le operazioni per conto degli associati, non solo tramite F24, ma anche tramite carta di credito.
 

Cronologia: 10 anni di voucher

agosto 2008 i voucher entrano in funzione (sebbene già disciplinati dal decreto legislativo 276 del 2003) con il decreto legislativo 81 del 2008: la sperimentazione inizia nel mese di agosto, in occasione della vendemmia

marzo 2017 ildecreto legge 25/2017 abolisce i voucher. Non potranno, quindi essere più acquistati, ma quelli già richiesti entro il 17 marzo potranno essere spesi entro il 31 dicembre 2017

giugno 2017 entrano in vigore all'interno della cosiddetta manovrina (ai sensi dell’articolo 54-bis del dl n. 50 del 24 aprile 2017 convertito in legge n. 96 del 21 giugno 2017 in Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017) i prestO: prestazione di lavoro occasionale, che dovrebbe sostituire i voucher, ma senza più la possibilità di acquistare i buoni-lavoro pronti all'uso

agosto 2018 l’articolo 2 bis del dl 87/2018 (Decreto Dignità), introdotto in sede di conversione con la Legge 96/2018, modifica la normativa sui prestO - prestazioni occasionali - in agricoltura a decorrere dal 12 agosto2018

 

a cura di Loredana Sottile

 

Questo articolo è uscito sul nostro settimanale Tre Bicchieri del 20 settembre

 

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