Lo scorso mercoledì 16 ottobre il Consiglio europeo ha dichiarato, in un comunicato stampa, di aver accolto la proposta di posticipare la data di applicazione del Regolamento Ue sulla deforestazione, che sarebbe dovuta partire il prossimo gennaio, di ben un anno. In via ufficiale questo rinvio consentirà ai Paesi terzi, agli Stati membri, agli operatori e ai commercianti di arrivare preparati al fatto di assicurare che alcune materie prime e prodotti venduti nell'Ue o esportati dall'Ue siano esenti da deforestazione. In realtà nell'ultimo periodo sono state fortissime le pressioni da parte degli Stati membri e dei membri del Ppe (gruppo di cui fa parte la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen) per un rinvio dell'attuazione di questo Regolamento.
I prossimi passi per l'attuazione del Regolamento
Il regolamento sulla deforestazione è già in vigore dal 29 giugno 2023 e le sue disposizioni devono essere applicate dal 30 dicembre 2024. Il Consiglio ha accolto la proposta della Commissione di posticipare di un anno la data di applicazione del Regolamento. Pertanto, se approvato dal Parlamento europeo, gli obblighi derivanti da questo regolamento saranno vincolanti a partire dal 30 dicembre 2025 per i grandi operatori e commercianti, mentre per le piccole imprese dal 30 giugno 2026. Secondo il Consiglio europeo ciò garantirebbe certezza giuridica, prevedibilità e tempo sufficiente per un'attuazione agevole ed efficace delle norme, compresa la piena istituzione di sistemi di due diligence per tutti i prodotti e le materie prime interessati. Questi sistemi di verifica comprendono l'identificazione dei rischi di deforestazione nelle catene di approvvigionamento, nonché misure di monitoraggio e rendicontazione per dimostrare la conformità alle norme Ue.
Le pressioni per ritardare l'attuazione della normativa
Negli ultimi mesi si è assistito a una serie di richieste per far si che venisse ritardata l'attuazione del Regolamento Ue sulla deforestazione, che secondo gli oppositori comporta un onere normativo troppo elevato per i fornitori di prodotti mirati - tra cui caffè, cacao, carne bovina, soia e olio di palma - e potrebbe mettere fuori mercato le aziende e causare carenze e aumenti dei prezzi nei Paesi dell'Ue. «La Commissione continua a lavorare intensamente ai preparativi per l'entrata in vigore della legge. In particolare, stiamo parlando molto con i nostri partner nei Paesi terzi», aveva dichiarato a fine settembre il portavoce Adalbert Jantz ai giornalisti a Bruxelles. Ma molti di questi Paesi terzi - in particolare gli Stati Uniti e, più recentemente, il Brasile - hanno fatto pressioni sull'esecutivo dell'Ue per ritardarne l'applicazione. Il 13 settembre scorso il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha dichiarato di aver esercitato pressioni sulla presidente della Commissione Ursula von der Leyen affinché rinviasse l'applicazione della legge. Nel frattempo, il Partito Popolare Europeo ha spinto molto per un rinvio, mentre l'Austria, all'inizio di quest'anno, ha puntualizzato che il rinvio della proposta aveva il sostegno di ben 20 Stati membri nel Consiglio dell'Ue. «Se ci limitiamo a far passare tutto ciò che è stato concordato senza riconsiderare i problemi tecnici di attuazione, la credibilità del Green Deal viene minata. Quindi è meglio implementare una buona normativa sulla deforestazione in ritardo che una cosa orribile in anticipo», ha dichiarato a Euronews il 24 settembre scorso l'eurodeputato tedesco del Ppe Peter Liese, coordinatore della politica ambientale del gruppo.
Come funziona il Regolamento Ue sulla deforestazione
La normativa che punta a contrastare la deforestazione è formalmente entrata in vigore il 29 giugno 2023 e mira a garantire che i prodotti selezionati che i cittadini dell'Ue consumano non contribuiscano alla deforestazione o al degrado delle foreste. Riguarda sette prodotti di base (cacao, soia, olio di palma, gomma, legname, bovini e caffè) e i loro derivati o prodotti incorporati e interessa tutti gli stakeholder aziendali dell'Ue coinvolti nella commercializzazione di tali prodotti. Sebbene sia stata prestata molta attenzione ai requisiti di assenza di deforestazione e di tracciabilità, c'è un'altra importante clausola che non è stata altrettanto discussa: il requisito della produzione legale.
Il nodo del requisito della produzione legale
Questa clausola offre ai Paesi produttori l'opportunità di rafforzare le proprie priorità ambientali e di sviluppo sostenibile e di posizionarsi favorevolmente per il commercio dei prodotti che riguardano il Regolamento. Il requisito di produzione legale prevede che, oltre a essere esenti da deforestazione, i prodotti rilevanti immessi o esportati dall'Ue devono essere stati coltivati, raccolti o ottenuti in conformità con la legislazione pertinente del Paese di produzione. Sebbene questo requisito sia nuovo per la maggior parte dei prodotti agricoli coperti dal Regolamento, l'esperienza passata di disposizioni simili rivolte ai prodotti del legno mostra come tali requisiti possano guidare le riforme della governance forestale nei Paesi produttori per responsabilizzare i gruppi vulnerabili, migliorare la certezza del diritto - in particolare per quanto riguarda i diritti di proprietà e di uso della terra - e rafforzare i quadri giuridici per la gestione sostenibile delle foreste e della terra, il ripristino e la conservazione.
Requisiti per le aziende
L'azienda o l'operatore dell'Ue che per primo immette sul mercato europeo, deve eseguire una due diligence completa, compresa la fornitura delle coordinate geografiche dei terreni in cui vengono prodotti i prodotti. Le aziende che trattano ulteriormente la merce in questione, o qualsiasi prodotto correlato alla merce in questione, possono fare riferimento alle dichiarazioni di due diligence fornite dai loro fornitori. Anche i piccoli e medi commercianti dovranno raccogliere informazioni sui partner commerciali dei prodotti di base, ma non sono tenuti a garantire che i loro partner commerciali siano esenti da deforestazione e, quindi, non devono raccogliere dati geografici sulle origini dei prodotti di base. Le aziende e i commercianti all'estero non sono tenuti a fornire questi dettagli, ma devono prepararsi a mettere a disposizione dei loro partner commerciali nell'Ue le informazioni richieste.