Decreto a tutela dei consumatori. Al via le sanzioni per errata etichettatura dell'olio extravergine di oliva

21 Giu 2016, 13:28 | a cura di

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto 103/2016 a tutela della qualità dell'olio extravergine di oliva italiano. Al via sanzioni per errata etichettatura, mancato rispetto del regolamento sugli imballaggi e“country sounding”.


Il decreto

Via libera al nuovo sistema di sanzioni contro le frodi sull'olio extravergine di oliva.“Disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti”, così recita il decreto decreto 103/2016 del 23 maggio 2016, pubblicato in Gazzetta e in vigore a partire dal 1 luglio 2016.

Il decreto rappresenta un ulteriore passo in avanti per la tutela del prodotto italiano e per una sempre maggiore difesa dei consumatori e dei produttori”, ha dichiarato il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. In particolare, infatti, fra le principali norme spiccano le sanzioni per il “country sounding”, ovvero l'evocazione di un'origine geografica diversa dal reale territorio di provenienza del prodotto. Multe anche per il mancato rispetto del regolamento sugli imballaggi (anche nel caso di un olio correttamente etichettato), per la violazione della legge che obbliga a tenere i registri degli oli d'oliva e di sansa d'oliva e, naturalmente, per la scorretta indicazione in etichetta sulla categoria merceologica di appartenenza.

Lotta al country sounding

L'art. 4 comma 1 è quello dedicato alle sanzioni per il country sounding. Ma cosa significa, in concreto, evocare un'origine geografica? L'intento truffaldino è rintracciato in tutte le similarità concettuali, fonetiche, visive che creano nel consumatore un'associazione di idee riferita a una particolare area geografica. E per questo, l'articolo prevede la possibilità di sanzionare i produttori che riportano "segni, figure o illustrazioni che possono evocare un'origine geografica diversa da quella indicata in etichetta, anche se veritieri". Attenzione alta, dunque, su tutte le bottiglie che riportano in etichetta tricolore, paesaggi, simboli tipici dell'italianità, ma che, nella retroetichetta, dichiarano una diversa provenienza (“Miscela di oli di oliva originari dell'Unione europea e non originari dell'Unione”).

Confezionamento ed etichettatura

Un tassello fondamentale del decreto riguarda la sanzionabilità per il mancato rispetto delle regole sul confezionamento, dall'imballaggio al tappo, all'etichetta. L’art. 7, comma 2, della legge 14 gennaio 2013 dispone, tra l’altro, che gli oli di oliva vergini proposti in confezione nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, debbano essere dotati di un dispositivo “antirabbocco”. Ne consegue che i pubblici esercizi possono anche acquistare oli di oliva vergini in confezioni di capacità massima di 5 litri privi di tale dispositivo, purché le confezioni non siano messe a disposizione dei clienti, ma destinate a usi di cucina. Per chi viola le regolamentazioni sul confezionamento, la multa potrà essere dai 150 ai 600 euro. Infine, la multa per l'omissione della categoria merceologica degli oli di oliva in etichetta andrà da un minimo di 1600 a un massimo di 9500 euro; per l'indicazione geografica errata si parte invece da un minimo di 2500 a un massimo di 15mila euro di multa.

Le sanzioni fanno riferimento a tutti i marchi registrati in Italia dopo il 31 dicembre 1998 o in Europa dopo il 31 maggio 2002. Per l’applicazione della diffidasono necessari i seguenti presupposti: violazione accertata per la prima volta, illecito sanabile con un’opera successiva di regolarizzazione, irrogazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria.

a cura di Michela Becchi

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram