Chi rompe paga. È una regola, da sempre. Ma vale anche al supermercato e al ristorante? Quando ad esempio una bottiglia di olio cade sul rullo di una cassa e si rompe, la responsabilità è del consumatore o dell’esercente? A dare risposta è sempre la legge, come specifica Massimiliano Dona, avvocato e presidente di Unione nazionale consumatori: «Chi causa un danno deve risarcirlo, lo dice il Codice Civile nell’articolo 2043: Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno».
Eppure non è sempre detto: va chiarita la responsabilità che può dipendere sia dal consumatore sia dall’esercente. Nel primo caso, come spiega Dona: «Se il consumatore ha fatto cadere una bottiglia di olio, ad esempio, perché stava parlando allo smartphone e non ha visto che la sua borsa l’ha tirata giù, la responsabilità è sua. Nel secondo caso, bisogna prendere in considerazione il mondo in cui è stata riposta la merce dall’addetto del supermercato».
Quando la colpa è dell’esercente?
Se la merce è stata riposta in maniera negligente, la colpa può non essere attribuibile al consumatore. Un esempio pratico: «Poniamo il caso che una bottiglia di olio si rompa sul rullo alla casa, lì bisogna capire se la bottiglia si è rotta perché il consumatore ha riposto molte cose sul rullo in malo modo – lì è colpa del consumatore – oppure se l’addetto alla cassa aveva lasciato qualcosa fuori posto da causare la rottura della bottiglia – lì è colpa dell’esercente».
Altro esempio in cui la colpa è dell’esercente: «Può essere il caso delle bottiglie di birra non risposte nello scaffale, ma messe in scatole in modo precario all’angolo delle corsie; oppure, quando ci troviamo di fronte a bottiglie riposte troppo in alto in uno scaffale da risultare difficile portarle giù in sicurezza; o ancora, quando le bottiglie sono troppe nello scaffale che finiscono per sporgere. In tutti questi casi, è l’addetto al supermercato che non ha riposto la merce in modo ottimale».
Il danno al ristorante
Anche al ristorante, chi rompe paga, ma anche in questo caso la colpa può non essere del cliente se, ad esempio, rompe un bicchiere. «Va fatta un’analisi», spiega Dona: «Se un bambino di qualche anno è seduto in un seggiolone e rompe un bicchiere, di chi è la responsabilità? Può essere del ristorante solo nel caso in cui il cameriere abbia lasciato davanti al piccolo nel seggiolone un bicchiere, magari di cristallo che cadendo - anche solo sul tavolo - può rompersi». Una delle prime cose che un buon cameriere dovrebbe fare quando si trova al tavolo un cliente-bambino, infatti, sarebbe quella di sgombrare il campo da bicchieri e similari che potrebbero rompersi. Ma se invece quel bicchiere si rompe perché il tavolo “balla”? «La responsabilità è del ristorante, perché il tavolo è messo male». Bisogna valutare caso per caso.
L’importo del danno
Al supermercato è facile stabilire l’importo del danno. Come specifica Dona: «intuitivamente diremmo che è il prezzo di vendita, è giusto pagare quello perché è il prezzo al quale l’avrebbe comprato un altro consumatore se avesse trovato il prodotto integro». Diversa è la questione al ristorante. L’avvocato Dona spiega: «Il ristorante non ha il diritto di inserire l’importo del danno automaticamente sul conto, ha diritto di chiedere al consumatore che ha provocato il danno se è possibile metterlo sul conto», dunque il ristoratore deve comunicare al cliente la sua eventuale esigenza.
In quel caso, infatti, il consumatore può rifiutarsi di accettare una certa somma di denaro “imposta” dal ristoratore e «contestare il prezzo». Dona spiega qual è l’atteggiamento che ristoratore e consumatore dovrebbero tenere in questo caso: «Facciamo un esempio: il ristoratore che ha subìto un danno per la rottura di un piatto, per stabilire un importo congruo, dovrebbe mostrare la fattura di acquisto, mostrare quanto gli è costato un tot di anni fa e proporre un prezzo che non sia quello originale dato che sono passati un tot di anni, per l’appunto. Il ristoratore, quindi, può aggiungere sul conto il costo del danno su accordo con il consumatore». Va, altresì, specificato che l’importo dovuto dal consumatore che ha arrecato dovrebbe essere segnalato con una voce specifica nello scontrino e non dovuto senza essere registrato.