ri, proteine e sale - dovrà essere chiaramente visibile sugli imballaggi alimentari per essere facilmente identificati.
In sintesi le norme riguardano:
-dichiarazione nutrizionale obbligatoria: secondo le nuove disposizioni, il contenuto energetico e le percentuali di grassi, grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale, dovranno tutte essere indicate in una tabella comprensibile sull'imballaggio, insieme e nel medesimo campo visivo. Tutte le informazioni dovranno essere espresse per 100g o per 100ml e potranno inoltre, anche essere espresse in porzioni;
-allergeni: attualmente, tutti gli ingredienti - incluse le sostanze allergeniche - devono essere indicati sulle etichette dei cibi preconfezionati. In futuro, per il consumatore sarà più semplice capire se un prodotto contiene sostanze allergeniche, perché le stesse saranno messe bene in evidenza nella lista degli ingredienti. In questo modo, il consumatore potrà trovare immediatamente le informazioni sugli allergeni. Le nuove regole stabiliscono inoltre che le informazioni sugli allergeni dovranno essere fornite anche per i cibi non imballati, ad esempio quelli venduti nei ristoranti o nelle mense. Gli Stati membri potranno adottare misure per decidere in che modo l'informazione dovrà essere fornita al consumatore;
-etichettatura sul paese d'origine: l'origine di certi cibi, come ad esempio quella delle carni bovine, del miele, dell'olio d'oliva, della frutta fresca e degli ortaggi, deve già essere indicata sulle etichette, secondo una specifica legge di settore. L'indicazione è già obbligatoria laddove in sua assenza il consumatore possa essere indotto in errore. Su richiesta del Parlamento, questo requisito dovrà ora essere esteso anche alla carne suina, bovina, caprina e alle carni di volatili;
-nessuna indicazione fuorviante per i consumatori: le nuove regole assicureranno inoltre che i consumatori non saranno fuorviati dalla presentazione degli imballaggi alimentari, riguardo all'aspetto, alla descrizione e alla presentazione grafica, che saranno resi più comprensibili. Anche gli alimenti che assomigliano ad altri, ma sono prodotti con ingredienti diversi, come i "simil-formaggi" prodotti con materie vegetali (le così dette "imitazioni di cibi"), saranno facilmente identificabili. In base all'accordo, qualora si sostituisse un ingrediente che dovrebbe normalmente essere parte del prodotto, ciò dovrà chiaramente essere indicato sulla parte frontale dell'imballaggio, in caratteri ben visibili e accanto alla marca, secondo l'accordo. La carne ottenuta dalla combinazione di più parti di carni dovrà essere indicata come "carne ricomposta", lo stesso varrà per il pesce, che sarà indicato come "pesce ricomposto".
Non appena la legge sarà approvata e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Ue, gli operatori economici del settore avranno a disposizione tre anni per adattarsi alle nuove norme. Avranno poi altri due anni, per un totale dunque di cinque anni, per applicare le norme sulla dichiarazione nutrizionale. Se quest'ultima viene adottata su base volontaria in data precedente, dovrà conformarsi alle nuove regole entro tre anni dalla pubblicazione ufficiale.
26/07/2011