A fronte di ulteriori e recenti commenti che sostengono tesi fantasiose e infondate, riteniamo necessario tornare a precisare con chiarezza che l’uso dell’espressione "aceto balsamico" per condimenti alimentari è illegittimo e illecito in Italia e negli altri Stati membri dell’Unione europea. I profili di illiceità toccano almeno tre aree del diritto nazionale e comunitario. Area dell’evocazione/imitazione. Infatti, anche dopo la sentenza della CGUE del 2019, l’utilizzo dell’espressione "aceto balsamico" per prodotti comparabili all’Aceto Balsamico di Modena (ABM), al realizzarsi di determinate condizioni relative alla percezione del consumatore, può assumere i connotati di un’evocazione dell’Abm. Evocazione, ovviamente illegittima, sanzionata a livello nazionale e comunitario.
Le regole e sentenze europee
Questa possibilità, mai esclusa dalla CGUE, è stata esplicitamente riconosciuta dall’avvocato generale del procedimento, assunta dalla Suprema Corte Federale tedesca che su questa base ha accolto il ricorso del Consorzio cancellando la sentenza di secondo grado dallo stesso contestata e recentemente confermata dal Tribunale dell’Ue (sentenza del 12/7/2023, par. 92, nella causa T 34-22). Area della normativa in materia di produzione, etichettatura e commercializzazione degli ‘aceti’. A far tempo dalla sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea del 9/12/1981, le normative nazionali degli Stati membri hanno introdotto il divieto di utilizzare termine "aceto" senza l’indicazione della materia prima di provenienza. Dal 2000 lo stesso principio è stato applicato anche a livello di normazione tecnica attraverso lo standard UNI-CEN 13188. Pertanto, da oltre venticinque anni, in Italia e in Europa, è vietato e sanzionato utilizzare la parola aceto senza indicare la materia prima di provenienza (cfr. legge n. 238 del 12 dicembre 2016 e circolare Mimit del 18/09/24 Linee guida sull’etichettatura alimentare).
L'abbinamento vietato
In molte legislazioni, certamente in quella italiana, è poi vietato abbinare alla denominazione aceto aggettivi qualificativi di qualsiasi genere. È, quindi, evidente il motivo per cui l’uso dell’espressione "aceto balsamico" che viola entrambi questi divieti, è illegittimo, illecito e sanzionabile sia con sanzioni pecuniarie che con il ritiro dei prodotti dal mercato. Area della normativa in materia di etichettatura a presentazione dei prodotti alimentari (Reg. UE n. 2011/1169). Anche limitando l’analisi ai soli articoli 7 e 17 del regolamento, emerge l’evidente incompatibilità dell’espressione ‘aceto balsamico’ con queste norme.
In primis, perché questa non costituisce una definizione legale e tantomeno una definizione consuetudinaria o descrittiva (essendo invece una denominazione vietata). Secondariamente perché il regolamento vieta esplicitamente l’utilizzo di espressioni che non sono “precise, chiare e facilmente comprensibili dal consumatore”. L’applicabilità di questi principi al caso dell’espressione "aceto balsamico" è stato confermato da una sentenza, recentemente passata in giudicato, che precisa che l’utilizzo dell’aggettivo "balsamico", nell’etichettatura di un condimento alimentare, da solo o abbinato alla parola ‘aceto’, è un’evidente violazione delle norme del regolamento comunitario n. 2011/1169 e come tale deve essere sanzionato e i prodotti ritirati dal mercato.
Tutti questi motivi dimostrano in modo incontrovertibile che l’uso dell’espressione "aceto balsamico" per definire un condimento alimentare è attualmente illegittima, illecita e passibile di sanzioni tanto pecuniarie quanto repressive.